La legge definisce l’infortunio sul lavoro indennizzabile dall’INAIL l’evento che avviene “per causa violenta e virulenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione per più di tre giorni” .
Alcuni esempi di causa violenta sono:
E’ l’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso:
Sono considerate malattie professionali, che possono essere quindi indennizzate, quelle incluse in tabelle di legge, se contratte nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni ivi previste ed insorte entro un determinato periodo di tempo dall’eventuale cessazione della lavorazione a rischio.
Per il riconoscimento assicurativo di una delle malattie previste dalle tabelle, vale il principio della cosiddetta presunzione legale del nesso di causalità tra il rischio lavorativo e la malattia sofferta. Non occorre cioè che il lavoratore fornisca la prova inconfutabile che la malattia derivi proprio ed esclusivamente dal lavoro.
Con decreto ministeriale 9 aprile 2008 sono state pubblicate le Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura che prevedono 85 voci per l’industria (erano prima 58) e 24 per l’agricoltura (in precedenza 27) essendo stati esclusi alcuni agenti chimici per i quali vige ormai da tempo espresso divieto di utilizzo.
Conservano la stessa struttura delle precedenti con suddivisione in tre colonne (Malattie – Lavorazioni – Periodo massimo di indennizzabilità) e, in ordine, sono elencate le malattie da agenti chimici, quelle dell’apparato respiratorio, della pelle non descritte in altre voci e quelle da agenti fisici.
Tra le diverse patologie hanno trovato collocazione numerose forme neoplastiche con l’indicazione dell’organo bersaglio.
Per la maggior parte degli agenti, oltre alle malattie espressamente elencate, è stata inserita l’ulteriore indicazione di altre malattie causate dall’esposizione professionale a…
Tra le novità sono da richiamare le malattie da sovraccarico biomeccanico (arto superiore e ginocchio, quest’ultima non presente nella tabella dell’agricoltura) e l’ernia discale lombare da vibrazioni trasmesse al corpo intero e da movimentazione manuale di carichi.
La tutela assicurativa delle malattie professionali è stata notevolmente ampliata da un importante pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988), che ha stabilito che possono essere indennizzate anche malattie non previste dalla tabella e/o contratte in lavorazioni anch’esse non tabellate e insorte anche oltre i periodi indicati dall’eventuale cessazione dell’esposizione al rischio.
In questi casi, però, il lavoratore non può più fruire del vantaggio della presunzione legale dell’origine professionale della malattia, ma è tenuto a dare la prova che la patologia di cui è affetto è originata da causa o concausa lavorativa.
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE:
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO:
La gestione della salute e sicurezza sul lavoro riguarda l’insieme delle misure preventive e protettive da adottare per gestire al meglio la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori, in modo da evitare o ridurre al minimo possibile l’esposizione dei lavoratori ai rischi connessi all’attività lavorativa, riducendo o eliminando gli infortuni e le malattie professionali.
In base alle leggi più generali i datori di lavoro hanno il dovere di prendersi ragionevolmente cura della sicurezza dei loro dipendenti.
La salute e sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dalle relative disposizioni correttive, ovvero dal D. Lgs 106/2009.
L’Inail svolge attività di prevenzione dei rischi lavorativi, di informazione, di formazione e assistenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Per contribuire alla riduzione degli infortuni e per far crescere nel Paese una vera e propria cultura della sicurezza.
In Italia ogni anno risultano denunciati all’Inail 650mila infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza del lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento), mentre le denunce di infortuni mortali annui sono intorno ai 1.200 casi.
Le denunce di malattia professionale si attestano intorno ai 60mila casi annui. I dati sopracitati non tengono conto degli infortuni che non vengono denunciati, che sono tra il 10% e il 20% del totale.
Salute e sicurezza sul lavoro sono un diritto fondamentale, ma se si verifica un infortunio o una malattia professionale, è necessario che sia anche rispettata la legge che prevede la tutela assicurativa obbligatoria a favore del lavoratore infortunato o ammalato.
L’assicurazione Inail è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (D.P.R. 1124/65), nel D. Lgs. N. 38/2000 e da disposizioni speciali (lavoratori domestici, casalinghe, medici radiologi, ecc.).
L’Inail tutela anche i lavoratori che si infortunano durante il viaggio andata e ritorno dal luogo di lavoro (infortunio in itinere).
Il lavoratore che si infortuna sul lavoro o contrae una malattia professionale ha diritto ad usufruire delle prestazioni Inail anche se il datore di lavoro non ha provveduto ad assicurarlo (automaticità delle prestazioni).
L’art. 6 del Decreto Legge 201/2011 (decreto Salva Italia) ha abrogato gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, per i quali permane unicamente il diritto a richiedere l’aggravamento per patologie già riconosciute.
Il personale, precedentemente destinatario della disciplina dei citati istituti, al pari dei lavoratori del settore privato, resta soggetto esclusivamente all’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’INAIL con conseguente applicabilità della relativa normativa contenuta nel T.U. INAIL e nel D.Lgs. 38/2000.
Per i titolari di causa di servizio, prima dell’entrata in vigore dell’art. 6, Legge 201/2011, permangono le norme preesistenti e quindi tutti i benefici già acquisiti, compresa la possibilità di richiedere il riconoscimento dell’aggravamento sempre nel rispetto dei termini di legge. Le richieste, presentate prima dell’abrogazione della norma, seguiranno il normale iter delle cause di servizio.
L’intervento normativo, sopra citato, che ha disposto l’abrogazione dei suddetti istituti per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non si applica al personale delle Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, per i quali rimane in vigore la precedente normativa.
QUALI SONO LE CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO
Nella domanda devono essere indicati:
La legge n. 493 del 1999 ha reso obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni domestici.
CHI SI DEVE ASSICURARE
E’ obbligato ad assicurarsi chi, in età compresa tra i 18 ed i 67 anni, svolge attività di casalinga/o a tempo pieno. E’ escluso chi svolge altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
COME CI SI ASSICURA
A partire dal 2019 il premio assicurativo è fissato in €24,00 annui, il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio, utilizzando il bollettino scaricabile dal sito INAIL.
Non deve pagare chi ha un reddito personale complessivo lordo IRPEF non superiore a €4.648,11 annui e appartiene a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo IRPEF non supera €9.296,22. In questo caso si ha diritto all’assicurazione gratuita che si ottiene con l’autocertificazione del reddito. Il relativo modulo è pubblicato su www.inail.it ed è disponibile presso le sedi locali dell’INAIL, delle Associazioni delle casalinghe e dei Patronati.
A COSA HA DIRITTO L’ASSICURATO
A una rendita mensile esentasse corrisposta per tutta la vita, proporzionale all’invalidità subita (da €106,02 a €1.292,90). Si ha diritto alla rendita solo se l’invalidità subita è pari o superiore al 16% (per gli infortuni occorsi a partire dal 1 Gennaio 2019).
Nella tutela assicurativa è compreso anche l’infortunio mortale e ai superstiti viene corrisposta una rendita, nonchè l’assegno una tantum per infortunio mortale, che dal 1 Gennaio 2019 è pari a €10.000.
Sempre dal 1 Gennaio 2019 si ha diritto ad una prestazione una tantum di importo pari a €300,00 se l’inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%.
In presenza di determinate gravi menomazioni si ha anche diritto all’assegno per l’assistenza personale continuativa, pari ad €539,09.
LE SANZIONI
In caso di mancato o ritardato pagamento del premio, è prevista una sanzione graduata in relazione al periodo di omissione.
NATURA DELLA PRESTAZIONE
Economica. La rendita non è soggetta a tassazione IRPEF.
CONDIZIONI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
La morte del lavoratore causata dall’infortunio o dalla malattia professionale.
REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
In mancanza di coniuge e figli:
Via Annunziata, 65
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