L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è un’erogazione economica liquidata dall’INPS che garantisce un sostegno al reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla legge.
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IMPORTO
L’ importo dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. L’importo quindi si riduce all’aumentare del reddito e l’erogazione dell’ANF cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
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REQUISITI
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) spetta alle famiglie di lavoratori con particolari requisiti, ossia:
  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori domestici e somministrati;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Inoltre, l’ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:
  • richiedente lavoratore o titolare della pensione;
  • coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione;
  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
  • nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.