INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

La Costituzione italiana ed in particolare gli artt. 2, 32e 41 garantiscono a tutti i cittadini il diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Altresì lo Stato stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di assicurare i lavoratori addetti ad attività pericolose, dal rischio di possibili infortuni sul lavoro e di malattie professionali, causate cioè dalla stessa attività lavorativa.

In Italia l’Ente che eroga prestazioni ai lavoratori che subiscono infortuni sul lavoro o contraggono malattie causate dall’attività lavorativa è l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

L’ infortunio sul lavoro, la denuncia ed il relativo riconoscimento (con conseguente risarcimento) da parte dell’ INAIL, è una pratica che può essere istruita tramite il nostro Patronato.

Il riconoscimento della malattia professionale è una pratica INAIL (volta ad ottenere una prestazione economica) che può essere istruita tramite il nostro Patronato

L’indennità in caso di riconoscimento del danno biologico (o compromissione dell’integrità psico-fisica) è una prestazione economica erogata dall’INAIL in favore dei lavoratori vittime di infortunio o malattia professionale.

La denuncia, il riconoscimento e quindi l’indennizzo dell’infortunio domestico sono pratiche che possono essere istruite presso il nostro Patronato.