L’assistenza domiciliare per figli minori è una delle prestazioni a sostegno del reddito delle famiglie e consiste in un contributo economico finalizzato ad agevolare i servizi assistenziali domiciliari in favore di bambini al di sotto dei tre anni impossibilitati a frequentare asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche. _________________________
REQUISITI
E’ possibile procedere con l’assistenza domiciliare per figli minori se sussistono i seguenti requisiti:
  • cittadinanza italiana;
  • cittadinanza UE;
  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
  • carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
  • status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • residenza in Italia;
  • il richiedente deve convivere con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.
  • Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. _________________________
    IMPORTI E LIMITI ISEE
    L’importo per le forme di assistenza domiciliare per figli minori con patologie croniche dipende dal valore dell’ISEE minorenni, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a 1.500 euro. _________________________
    QUAL E’ L’IMPORTO DELLA DIS-COLL?
    La Dis-Coll ha un importo pari al 75% del reddito medio mensile quando tale reddito è inferiore a quanto stabilito dall’Inps sulla base della rivalutazione annuale della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente. _________________________
    DURATA E DECORRENZA DELLA DIS-COLL
    La DIS-COLL ha una durata pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La DIS-COLL  inoltre decorre:
      • dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
      • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione;
      • dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
      • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, ma comunque entro i termini di legge.