Il congedo parentale (e le relative indennità) sono periodi di astensione (retribuita) dal lavoro (prestazioni a sostegno del reddito) corrisposte in favore di:
  • genitori lavoratori dipendenti, sia in caso di congedo parentale che di congedo di maternità/paternità;
  • genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata, sia in caso di congedo parentale che di congedo di maternità/paternità;
  • genitori lavoratori autonomi in caso di periodi oggetto di tutela della maternità/paternità;
  • madri lavoratrici autonome in caso di congedo parentale;
  • padre in caso di congedo papà;
  • entrambi i genitori dipendenti per riposi giornalieri.
L’ indennità di congedo non spetta a:
  • genitori disoccupati o sospesi;
  • genitori lavoratori domestici;
  • genitori lavoratori a domicilio.
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IN COSA CONSISTE L’INDENNITA’?
L’ Indennità per congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti è un sostegno alla famiglia sotto forma di periodo di astensione facoltativo dal lavoro. Il congedo parentale può essere usufruito da entrambe i genitori durante i primi anni di vita dei loro figli. Inoltre, come da Nota INPS, ai genitori lavoratori dipendenti spetta:
  • “un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:
    • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
    • al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
  • per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.