La Dis-Coll è un’indennità di disoccupazione mensile per collaboratori, assegnisti di ricerca e dottorandi che abbiano perso involontariamente il lavoro. Tale indennità è, quindi, erogata mensilmente a sostegno del reddito di alcune categorie di lavoratori in condizione di disoccupazione.
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A CHI SPETTA?
Spetta a lavoratori con particolari requisiti che si trovino in stato di disoccupazione contro la propria volontà. Viene erogata su domanda a:
  • collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) anche a progetto
  • assegnisti di ricerca
  • dottorandi di ricerca con borsa di studio
che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.
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CHI NON HA DIRITTO?
Non hanno diritto alla Dis-Coll:
  • i collaboratori titolari di pensione;
  • i titolari di partita IVA;
  • gli amministratori, i sindaci o  i revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

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    QUAL E’ L’IMPORTO DELLA DIS-COLL?
    La Dis-Coll ha un importo pari al 75% del reddito medio mensile quando tale reddito è inferiore a quanto stabilito dall’Inps sulla base della rivalutazione annuale della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente.
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    DURATA E DECORRENZA DELLA DIS-COLL
    La DIS-COLL ha una durata pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La DIS-COLL  inoltre decorre:
    • dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
    • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione;
    • dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
    • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, ma comunque entro i termini di legge.