La disoccupazione agricola è una misura di sostegno al reddito che spetta ai lavoratori agricoli dipendenti e alle figure professionali a essi equiparate in possesso di determinati requisiti, tra cui lo stato di disoccupazione.

_________________________

A CHI SPETTA?

La disoccupazione agricola spetta a lavoratori agricoli con particolari requisiti e che abbiano perso il lavoro contro la propria volontà. Nella fattispecie spetta a:

  • operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
  • operai con contratto a tempo indeterminato, salariati o braccianti fissi. Possono fare la richiesta anche coloro che, un contratto di lavoro per tutto l’anno solare, hanno effettivamente lavorato con discontinuità;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’ anno.


_________________________

CHI NON HA DIRITTO?

La disoccupazione agricola non spetta a:

  • chi si dimette volontariamente, fatta eccezione per:
    – le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio, ossia nel periodo immediatamente successivo al parto, e ai lavoratori padri;
    – coloro che si dimettono per giusta causa.
  • lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;
  • lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno o per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
  • lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’ anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;

_________________________

QUAL E’ L’IMPORTO?

L’importo dell’indennità di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo viene poi detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata in questo caso la trattenuta per contributo di solidarietà.