Per beneficiare della pensione di cittadinanza nel 2021 è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • avere almeno 67 anni di età;
  • essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
  • rispettare precise soglie ISEE e requisiti reddituali;
  • essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, oppure:
    – essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso;
    – cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
    – essere titolare di protezione internazionale.

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LIMITI ISEE E REDDITUALI PER RICHIEDERE LA PENSIONE DI CITTADINANZA

Per richiedere la Pensione di cittadinanza 2021 è necessario rispettare i seguenti limiti ISEE e reddituali:

  • ISEE in corso di validità inferiore a 9.360 euro;
  • patrimonio immobiliare in Italia e all’ estero inferiore a 30.000 euro, escludendo la casa di abitazione;
  • patrimonio mobiliare  (depositi, conti correnti, ecc.) inferiore a:
    – 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    – 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    – 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti.

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CHI NON HA DIRITTO?

Non hanno diritto alla Dis-Coll:

    • i collaboratori titolari di pensione;
    • i titolari di partita IVA;
    • gli amministratori, i sindaci o  i revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Nessun componente del nucleo, inoltre, deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:

  • autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di Pensione di cittadinanza, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità;
  • navi e imbarcazioni da diporto di cui all’ articolo 3, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
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