Per beneficiare della pensione di cittadinanza nel 2021 è necessario possedere i seguenti requisiti:
- avere almeno 67 anni di età;
- essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
- rispettare precise soglie ISEE e requisiti reddituali;
- essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, oppure:
– essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso;
– cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
– essere titolare di protezione internazionale.
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LIMITI ISEE E REDDITUALI PER RICHIEDERE LA PENSIONE DI CITTADINANZA
Per richiedere la Pensione di cittadinanza 2021 è necessario rispettare i seguenti limiti ISEE e reddituali:
- ISEE in corso di validità inferiore a 9.360 euro;
- patrimonio immobiliare in Italia e all’ estero inferiore a 30.000 euro, escludendo la casa di abitazione;
- patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc.) inferiore a:
– 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
– 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
– 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti.
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CHI NON HA DIRITTO?
Non hanno diritto alla Dis-Coll:
- i collaboratori titolari di pensione;
- i titolari di partita IVA;
- gli amministratori, i sindaci o i revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
Nessun componente del nucleo, inoltre, deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
- autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di Pensione di cittadinanza, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità;
- navi e imbarcazioni da diporto di cui all’ articolo 3, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.